Legge 22 maggio 1971, n. 338 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte.
L' iniziativa popolare e l'iniziativa degli enti locali
Legge 22 maggio 1971, n. 338 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte.
Iniziativa legislativa
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I. - Iniziativa popolare
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Disciplina dell'iniziativa
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Esercizio dell'iniziativa popolare
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Esercizio dell'iniziativa degli enti locali
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L' esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato da legge regionale.
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Sono istituti della partecipazione: a) l'iniziativa popolare; b) l'iniziativa degli enti locali; c) il referendum consultivo e abrogativo; d
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Un' iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio regionale, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.
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Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d' iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.
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La Commissione consiliare, alla quale il progetto di legge d' iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione entro il termine massimo
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Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, può essere presa se non sia trascorso almeno un anno
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L' iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli
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Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale. La proposta deve essere
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La Giunta ha l'iniziativa delle funzioni amministrative demandate alla Regione; provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del
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L' iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli
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In caso d' urgenza, la Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di